studio legale moscattini
studio legale moscattini
Gian Carla Moscattini
0123456789
0123456789
100

Diritto Civile

diritto civile

Lo studio legale Moscattini si occupa delle varie procedure con le quali si può affrontare la separazione o il divorzio che sono quindi: la separazione o il divorzio consensuale; la separazione o il divorzio con la negoziazione assistita; la separazione o il divorzio giudiziali, così come le altre fattispecie sopra meglio enucleate, attinenti alle persone e alla famiglia. Nell’ambito di tutte queste procedure ci sono questioni da risolvere che quando sono oggetto di accordo si procede con una separazione consensuale o divorzio congiunto, mentre nel caso delle procedure giudiziali, verranno decise dal giudice.

La questione principale della separazione/divorzio è spesso quella relativa all’affidamento dei figli. Di massima i figli vengono affidati congiuntamente ai genitori. L’affidamento esclusivo è una ipotesi rara, che può essere applicata solo di fronte a casi particolari. Segue il collocamento dei minori, che spesso è nella casa coniugale con uno dei genitori.
diritto civile
Tale misura serve a permettere ai figli di mantenere lo stesso ambiente in cui sono cresciuti anche dopo la separazione. La misura resta in vita fino alla indipendenza economica dei figli. È da precisare che l’assegnazione non incide sul titolo del possesso o sulla proprietà, ma attribuisce al genitore al quale la casa si assegnata di continuare a goderne nei limiti del titolo per cui i coniugi utilizzavano la casa (fino alla scadenza dell’affitto, con l’obbligo di pagare il canone se previsto oppure gratuitamente se di proprietà dei coniugi o del soggetto tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli).Va poi regolamentato il diritto di visita: indipendentemente da quale sia il regime giuridico dell’affidamento, deve essere fissato un calendario che permetta a tutti i genitori di mantenere un rapporto con i figli. Altro spinoso elemento da dirimere è il contributo al mantenimento dei figli che varia in relazione alla capacità economica dei coniugi e anche del tempo di frequentazione.

Da ultimo, l’avvocato di famiglia affronterà la questione dell’assegno di mantenimento/divorzile per il coniuge più debole. Detto contributo in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un apporto volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Insomma, se è vero che il coniuge economicamente più forte deve garantire un sostegno all’altro in seguito alla separazione, è anche vero che questi, dove sia possibile, deve pensare al suo futuro, pertanto l’assegno di divorzio dovrà garantire l’autosufficienza economica, e viene riconosciuto se il coniuge richiedente è incapace di mantenersi da sé, non per colpa sua, valutando una serie di circostanze come, ad esempio, le condizioni di salute o di età, indispensabili per lavorare.

Diritto di Famiglia

divorzio

Separazione

Ci si può separare o si può divorziare in modo consensuale se i coniugi raggiungono un accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici, altrimenti occorre che uno di essi presenti autonomamente un ricorso al Tribunale di competenza instaurando un Giudizio, con l'assistenza obbligatoria di un legale. L'altro coniuge non può opporsi. Sia la separazione, sia il divorzio iniziati giudizialmente potranno sempre trasformarsi in procedure consensuali ove le parti trovassero un accordo prima dell’emissione della sentenza. La separazione non pone fine al matrimonio, nè fa venir meno lo stato di coniuge, ma incide su alcuni effetti principali del matrimonio, come la cessazione dell'obbligo di coabitazione, del dovere di fedeltà, del dovere di collaborazione, dell'assistenza morale, della comunione legale e della presunzione di paternità. Rimane attivo il dovere di assistenza materiale, spettando un assegno di mantenimento per il coniuge, che necessità di sostentamento in quanto privo di redditi propri o insufficienti per adempiere alle proprie necessità, assegno che viene posto a carico dell'altro coniuge. La separazione è una situazione temporanea contemplata dal legislatore per concedere tempo ai coniugi anche in vista di una possibile riconciliazione

divorzio

Divorzio

Il divorzio, come la separazione, può essere consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi raggiungano un accordo circa le condizioni da sottoscrivere.In caso di mancato accordo,il coniuge che ha interesse può presentare ricorso al Tribunale con l'assistenza obbligatoria del legale. L'altro coniuge non può opporsi.Il procedimento si conclude con la sentenza di divorzio. La legge n.55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d."divorzio breve". Detta legge ha apportato alcune modifiche all'art.3,n.2,lett.b)della legge sul divorzio, riducendo i tempi per la proposizione della relativa domanda. L'istanza di divorzio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi, decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell'ipotesi di separazione consensuale. Il presupposto per proporre la domanda di divorzio resta sempre la omologa di una separazione consensuale oppure la pronuncia di una separazione passata in giudicato o un accordo raggiunto tramite la procedura di negoziazione assistita.

Negoziazione Assistita

Questo procedimento definito dalla Legge come "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" è stato introdotto nell'ordinamento italiano a decorrere dal 9 febbraio 2015 per effetto del Decreto Legge n.132/2014.E'un istituto applicabile anche al diritto di famiglia ed è facoltativo per i coniugi avvalersene in alternativa al procedimento di separazione o divorzio avanti al Tribunale. I legali hanno il dovere deontologico di informare i propri clienti circa la facoltà di avvalersi di tale istituto. Presupposto per avvalersi di tale istituto è che via sia un accordo sulle condizioni di separazione o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Non è applicabile nel caso in cui ci si trovi in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Diritti dei Minori

Nei procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi, occorre provvedere anche alla tutela dei figli minori. La Legge n.54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'affidamento condiviso. A seguito di questo, salvo specifiche motivazioni, da riportare nel ricorso introduttivo della separazione o del divorzio, il Tribunale decide sempre di affidare i figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno occuparsi insieme della cura e della crescita degli stessi. Diverso dall'affido è la c.d. "collocazione del minore", ovvero dove quest'ultimo dovrà vivere e con quale dei due genitori. Il Tribunale, salvo eccezioni, dispone la collocazione presso l'abitazione materna. Questa preferenza per la madre deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all'educazione dei figli. Solo in casi eccezionali il Tribunale dispone l'affido esclusivo ad uno dei due genitori. Oltre a questo, il Tribunale, ove non vi sia accordo tra i genitori, dispone, in proporzione ai redditti di ciascuno, che uno dei due debba versare all'altro, quello collocatario, un assegno mensile per il mantenimento ordinario del minore oltre alla percentuale di rimborso delle spese straordinarie. Non esistono tabelle fisse, ma parametri orientativi per ogni Tribunale.

Diritti Figli Naturali

I figli, nati da coppie non unite in matrimonio, godono degli stessi diritti riconosciuti ai figli nati da coppie legate dal vincolo matrimonile, spettando loro il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori. Il mantenimento può essere concordato tra questi ultimi, i quali potranno anche disciplinare l'affidamento dei figli, la loro collocazione e la ripartizione delle spese straordinarie. Tale accordo, affinché obblighi le parti a quanto nello stesso deciso, dovrà essere omologato dal Tribunale competente. In caso di mancato accordo, ciascuno dei genitori potrà adire il Tribunale, che provvederà a dirimere la controversia. Il Giudice porrà a carico del genitore dotato di maggiore reddito, l'obbligo di versamento, in favore dell'altro genitore, di un assegno di mantenimento mensile per il figlio. Inoltre statuirà sull'affidamento e la collocazione del figlio, nonché sulle modalità dei diritti di visita per il genitore non collocatario e la ripartizione delle spese straordinarie.

Contratti Convivenza

I contratti di convivenza sono accordi con cui una coppia (anche dello stesso sesso) definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa e di alcuni aspetti dei propri rapporti personali. L'accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. I contratti di convivenza debbono essere stipulati, con l'ausilio di un avvocato o di un notaio, da tutti coloro che, legati da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente. Il professionista che lo abbia stipulato dovrà attestarne la conformità all'ordine pubblico ed alle norme imperative e, dopo la stipula, sarà tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe. Dal contratto di convivenza scaturiscono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo sottoscrivono. Pertanto, la violazione di taluno degli obblighi assunti con lo stesso, legittima l'altra parte a rivolgersi al Giudice, per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata della convivenza, ma alcuni accordi possono produrre i loro effetti proprio dalla cessazione del rapporto. Alcune clausole sono ritenute inammissibili. Le parti possono riservarsi anche la facoltà di recesso, inserendo all'interno dell'accordo, alcune clausole.

Stalking

Lo stalking consiste in condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura. Il legislatore, con il D.L.n.11/2009 (convertito dalla L.n.38/2009), ha introdotto nel nostro ordinamento penale l'art.612-bis c.p., che punisce il reato di "atti persecutori". Fino al 2009, tali condotte persecutorie venivano inquadrate in altri delitti meno gravi (di minaccia,violenza privata,etc.). Lo stalking, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass.n.24575/2012), è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Tuttavia , occorre sottolineare, come anche il reato di cui all'art.612-bis c.p., al comma due, faccia riferimento ad ambiti altamente legati alla comunità della famiglia, poichè il soggetto attivo di questa forma aggravata, avente natura di reato prorprio, è individuato nel "coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa". Quanto al soggetto passivo, la norma, oltre a tutelare la vittima "principale", oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Il reato di stalking tutela innanzitutto la libertà morale, intesa quale facoltà dell'individuo di autodeterminarsi.

Unioni Civili

Le unioni civili sono unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l'ordinamento riconosce uno status giuridico che per molti versi è analogo a quello attribuito al matrimonio. In Italia sono state introdotte con la L.n.76/2016 (c.d.Legge Cirinnà). Le unioni civili possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso. Queste, a tal fine, devono effettuare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni. Nel documento che attesta la costituzione del vincolo, oltre ai dati anagrafici della coppia, vanno indicati la residenza, il regime patrimoniale prescelto tra comunione dei beni o la separazione dei beni e l'identità, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni. L'atto di unione civile è registrato nell'archivio dello stato civile. Dall'unione civile discendono alcuni obblighi come l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di assistenza morale e materiale, essendo ciascuno dei partners tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo. La legge Cirinnà non fa alcun riferimento nè all'obbligo di fedeltà, nè a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio.

Violenza Domestica

La violenza domestica è un comportamento violento fisico, psicologico, economico e sessuale che si verifica all'interno di una relazione affettiva. Prevalentemente viene agita dagli uomini nei confronti delle donne tra le mura domestiche, ambito ritenuto più sicuro. Al suo interno vanno ricompresi molteplici e variegate azioni e comportamenti, che mirano tutti all'affermazione del potere sull'altra persona, sul suo agire e sul suo pensare. Generalmente si articola in varie fasi. La prima è quella d'intimidazione a cui segue la fase dell'isolamento, al cui interno possono essere inseriti comportamenti di segregazione. In aggiunta a questa violenza psicologica, segue e/o si può accompagnare la violenza fisica e sessuale. Alle escalation di violenza seguono spesso fasi di false riappacificazioni, in cui il partner violento sembra pentito e sembra anche ritornare quello di un tempo. In tal caso, le persone che stanno attorno alla vittima fanno pressione affinchè questa perdoni il partner e gli dia un'altra chance. In presenza di figli, spesso l'uomo li utilizza quale arma di ricatto, minacciando la donna di toglierglieli qualora non torni ad essere più accondiscendente. Riconoscere la violenza è il primo passo per ottenere aiuto per se stessi o per qualcuno che si conosce.

Diritto Successorio

Eredità

L'eredità è il patrimonio che il cd. De Cuius (defunto) lascia al momento della morte. Il termine patrimonio non è da intendersi solo nel caso di beni in proprietà, ma dev'essere considerata la massa dei beni, sia in attivo che in passivo. Quindi rientrano nell'eredità, beni mobili (denaro, cose, azioni, partecipazioni, quote societarie, crediti ecc.), e beni immobili. Vi rientrano però anche i debiti e le obbligazioni assunte dal defunto. È quindi facile capire quanto sia importante e delicata la valutazione della situazione quando l'erede o gli eredi si trovano di fronte al procedimento di apertura di una successione. A volte può esserci il rischio che i debiti superino le attività, è quindi consigliabile in quel caso l'accettazione con beneficio d'inventario o addirittura la rinuncia. Non è raro il caso in cui il de cuius lasci in eredità mutui bancari, iscrizione di ipoteche o altri diritti reali, conti correnti "in rosso", opzioni su quote o azioni da lui possedute ecc. Quindi una attenta analisi dell'intero patrimonio s'impone al fine di evitare sgradite sorprese agli eredi nostri clienti.

Procedimenti di accettazione con beneficio d’inventario o rinuncia all’eredità

L’accettazione con beneficio d’inventario è un’opzione che un erede ha nel momento in cui decide di accettare un’eredità. Questa scelta consente all’erede di limitare la propria responsabilità per i debiti dell’eredità al valore dei beni ereditati. In pratica, l’erede accetta l’eredità solo fino all’ammontare dei beni ereditati, evitando di dover rispondere dei debiti con il proprio patrimonio personale. Questo meccanismo offre una protezione all’erede nel caso in cui l’eredità si riveli gravata da debiti superiori al valore dei beni ereditati. È una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Dopo aver accettato è necessario procedere alla stesura dell’inventario fino alla liquidazione finale.

Chi è chiamato all’eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale. Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. Sia nell’uno che nell’atro caso, si voglia accettare con beneficio d’inventario, piuttosto che rinunciare, sono azioni sottoposte a termini, pertanto è utile rivolgersi allo studio legale Moscattini tempestivamente per non incorrere in decadenze.

Questo è quanto accade “dopo”, è comunque possibile pensarci “prima”, cioè pianificare la propria successione in modo da evitare problemi a chi rimarrà. Il classico strumento di previsione è il testamento, in tutte le sue forme previste dalla legge, però se non è usato come si deve l’atto testamentario può riservare sgraditissime sorprese a chi si accinge ad usarlo. Infatti una consulenza legale attenta non si può fermare alla forma del singolo atto e al rispetto delle norme più evidenti, bisogna analizzare tutta la storia del patrimonio del cliente che intende fare testamento e individuare i “buchi neri” entro i quali si rischia di cadere successivamente (ed es. una donazione fatta in vita rientra nel patrimonio della successione, quindi se ciò che è stato donato eccede la quota che per legge spetta a colui che l’ha ricevuto gli eredi potranno agire in via giudiziaria per riprendersi quanto di loro spettanza). Altra ipotesi interessante è quando una persona non vuole che un altro soggetto erediti la quota di diritto, ma a cui la legge comunque ne assegna la titolarità. Non sono rari i casi di genitori che, in presenza di più figli, ritengono alcuni più meritevoli di altri e quindi vorrebbero escludere chi non ritengono degno, o idoneo per capacità o altro, ad ereditare. Diciamo subito che ciò non è conforme alla legge, ma alcuni (molti notai compresi) ritengono che simulando compravendite fittizie si possano aggirare gli ostacoli. Se queste persone conoscessero i meccanismi di accertamento giudiziale e i poteri d’indagine bancaria e finanziaria della magistratura civile e penale (anche in sede di rogatoria internazionale per i conti bancari esteri o quote azionare in società estere magari al portatore) non consiglierebbero questa scelta.

Testamento Biologico

Il testamento biologico (detto anche: testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è l’espressione della volontà da parte di una persona (il “testatore”), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto “consenso informato”) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
La parola “testamento” viene presa in prestito dal linguaggio giuridico, con ciò riferendosi ai testamenti tradizionali nei quali, di solito, si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (impropriamente tradotto come “volontà del vivente”). La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.

La legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018) è in vigore dal 31 gennaio 2018.

materie trattate

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

Ci sono altri metodi di pianificazione successoria che non comportano questi “rischi” e che sono perfettamente legali. Quindi valutazione del patrimonio, valutazione della compagine ereditaria, valutazione dei rischi, controllo di legittimità ed eventualmente attivare le tutele legali per assicurare i diritti dei clienti (siano essi eredi o disponenti l’eredità) sono attività essenziali e imprescindibili per una consulenza seria e globale.

Recupero Crediti

L’attività di recupero del credito, dall’esterno, può sembrare di facile gestione e soprattutto di facile risoluzione. Così non è considerato il settore nel suo insieme.

Pregiudiziale a tutto è comunque la cd. valutazione del rischio (oppure, come qualcuno dice, la verifica della solvibilità), questo aspetto è il primo che dev’essere affrontato in una procedura di recupero del credito. E’ essenziale per evitare inutili quanto dispendiose attività e perdite di tempo, considerando eventuali altre strade (non ultime alcune penali come insolvenza o bancarotta). L’attività non si può restringere ad una semplice lettera di diffida al pagamento o al massimo ad un’azione giudiziale volta al pagamento di una somma. Le numerosissime cause da cui può sorgere un credito non possono essere trattate tutte allo stesso modo o con le stesse procedure, senza poi contare gli intralci che possono intervenire nel corso del procedimento, difatti non è raro come si può credere che nel corso di un recupero somme nei confronti di una impresa o società questa da semplice morosa si trasformi in fallita o fallenda, costringendo l’operatore giuridico a cambiare le procedure in modo da non perdere i diritti spettanti. Raro altresì non è il caso in cui si parte con un semplice recupero per dover poi esaminare concretamente, alla luce dei fatti e delle indagini esperite, la proposizione di un’istanza di fallimento nei confronti del debitore. Fasi extra-giudiziale, giudiziale ed esecutiva fanno parte di un unico procedimento, ma sono differenti e ben separate tra loro, basti pensare che molte volte nemmeno il soggetto a cui ci si rivolge è lo stesso come nel caso della esecuzione presso terzi o, manco a dirlo, nel caso di fallimento dove cambia addirittura il soggetto obbligato dal debitore persona/entità si passa al fallimento con il suo curatore. Fase esecutiva: dove rivolgersi, a chi rivolgersi, cosa attaccare. Sono domande che bisogna porsi e dalla risposta dipende la riuscita o meno dell’operazione. Ci sono casistiche decisamente complesse come crediti nascenti da contratti atipici (franchising, leasing, outsourcing, contratti di borsa o legati al mercato azionario non regolamentato, options, futures ecc.) o anche tipizzati di recente come la cartolarizzazione dei crediti (securization) che impongono uno studio approfondito e una valutazione che esula l’aspetto giuridico per arrivare al finanziario e/o al commerciale.

Diritto delle Locazioni

Il diritto delle locazioni è quel ramo del diritto che si occupa delle vicende attinenti al rapporto locatizio, vale a dire quello in cui una persona concede ad un’altra l’utilizzo di un immobile dietro il pagamento di un canone.

Lo studio legale Moscattini si occupa di tutelare sia la figura del locatore (colui che concede in locazione un immobile) sia la figura del conduttore (l’inquilino):

Dalla parte del locatore viene fornita assistenza stragiudiziale per la redazione del contratto di locazione nonché per tutte le vicende che interessano il rapporto di locazione (migliorie, ripartizione spese condominiali, manutenzione dell’immobile, esercizio del diritto di prelazione ecc..); nell’ambito giudiziale, invece,  lo studio legale Moscattini assiste il locatore sia nella richiesta di sfratto per finita locazione (quando il conduttore, alla scadenza del contratto, non rilascia l’immobile al locatore), lo sfratto per necessità che si ha quando il locatore intende riutilizzare l’immobile per motivi di necessità tassativamente indicati dalla legge, lo sfratto per morosità (quando il conduttore si rende inadempiente all’obbligo del pagamento del canone mensile). In quest’ultimo caso ci si attiva, oltre che per ottenere il rilascio dell’immobile, anche per il recupero del credito mediante la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.

Nel caso di danni provocati all’immobile è possibile richiedere il relativo risarcimento dei danni, così come nelle specifiche fattispecie indennità di avviamento commerciale ecc.

Mediazione Civile

La mediazione civile è l’attività svolta da un professionista qualificato ed imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere le parti in conflitto sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta idonea per la risoluzione della stessa evitando in questo modo di iniziare un lungo processo.
 
La materia sulla mediazione civile e commerciale è stata regolamentata mediante decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010 e l’avv. Gian Carla Moscattini, il 27 novembre 2010 ha conseguito il titolo di
Mediatore Civile Professionista presso l’Istituto Lodo Arbitrale.
 
Il mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è un professionista con requisiti di terzietà che assiste le parti in conflitto nella ricerca di una
composizione amichevole della loro controversia. L’efficace intervento del mediatore favorisce il dialogo tra le parti, agevola un confronto pacato e costruttivo sull’oggetto del contendere, permette di individuare ed esaminare compiutamente tutte le possibili soluzioni. Grazie alla mediazione le parti possono pervenire ad un accordo vantaggioso per entrambe, evitando il rapporto traumatico tra le parti oltre i rischi e i costi che normalmente si prospettano nell’affrontare un processo. La mediazione è capace di soluzioni con un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto.
contatti moscattini fiorano modenese

Counselor

Il counseling è infatti una relazione di aiuto che facilita il cliente nel suo processo di consapevolezza affinché possa acquisire una maggiore autonomia rispetto alle scelte di vita. Il Counselor è un professionista che lavora nell’ambito della salutogenesi e del benessere, orienta, sostiene e sviluppa le risorse della persona. Il Counselor non fa diagnosi, non interpreta i comportamenti: il percorso di consapevolezza, di crescita e trasformazione si sviluppa nell’ambito di una alleanza paritetica tra Counselor e cliente. Obiettivo del Counseling è favorire l’auto-comprensione e l’auto-esplorazione del cliente attraverso la valorizzazione dei punti di forza e delle attitudini personali, della capacità di scelta e cambiamento. In questo clima di accoglienza e trasparenza il cliente è agevolato a trovare in autonomia le risposte ai propri problemi. Grazie alla trasversalità, il Counseling è una attività professionale che può trovare applicazione in diversi ambiti come: il contesto sociale, quello aziendale, la libera professione (rivolta a individui, coppie, gruppi, famiglia), e come competenza trasversale di supporto ad altre professioni.

Mediazione Familiare

La mediazione familiare è un processo strutturato e volontario che offre alle famiglie uno spazio sicuro per affrontare le proprie divergenze in modo costruttivo e rispettoso. Si tratta di un servizio professionale che aiuta le famiglie a gestire e risolvere i conflitti in modo collaborativo, promuovendo la  comunicazione aperta, la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni condivise.
 
Durante la mediazione familiare, un mediatore neutrale e qualificato facilita il dialogo tra i membri della famiglia, aiutandoli a esprimere le proprie preoccupazioni, bisogni e desideri in modo costruttivo. L’obiettivo della mediazione familiare è quello di aiutare le famiglie a trovare soluzioni sostenibili per le proprie questioni familiari, che sia la gestione della separazione, la definizione di piani parentali o la risoluzione di conflitti tra genitori e figli.
 
La mediazione familiare è un’alternativa alla risoluzione dei conflitti attraverso il sistema legale tradizionale, offrendo alle famiglie la possibilità di mantenere il controllo sul proprio futuro e di prendere decisioni consapevoli per il bene di tutti i membri della famiglia. Questo processo favorisce la collaborazione e la costruzione di relazioni più sane all’interno della famiglia. In sintesi, la mediazione familiare è un prezioso strumento per aiutare le famiglie a superare le difficoltà e a costruire un futuro più sereno e armonioso insieme.