studio legale moscattini
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Gian Carla Moscattini
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Diritto Canonico

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L'attività di assistenza, consulenza e difesa tecnica che investe il Diritto Canonico riguarda prevalentemente le azioni promosse avanti i Tribunali Ecclesiastici Regionali per la pronuncia di nullità del matrimonio concordatario celebrato innanzi ad un ministro di culto della religione cristiano cattolica.

La Giustizia ecclesiastica ha specifica competenza sulla questione della validità del matrimonio celebrato secondo le norme del Codice di Diritto Canonico della Chiesa Cattolica. In Italia tale celebrazione si chiama "concordataria" in quanto regolata dagli Accordi Lateranensi, modificati dall’Accordo del 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e Stato Italiano. Esistono nelle diocesi di tutto il mondo Tribunali Ecclesiastici che hanno competenza a giudicare dei cosiddetti "annullamenti" di matrimonio, più correttamente "processi di nullità matrimoniale".
La "Sacra Rota" - oggi denominata "Tribunale Apostolico della Rota Romana" - si trova invece a Roma (Piazza della Cancelleria, 1 - 00186 Roma) ed è competente in terzo grado di giudizio. In Italia esistono diversi Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani che hanno ordinaria competenza in primo e secondo grado di giudizio in questi processi matrimoniali. Le sentenze di dichiarazione nullità matrimoniale, emesse da un competente Tribunale Ecclesiastico, dichiarano "nullo" giuridicamente un matrimonio, ovvero come mai esistito; questa sentenza può ottenere efficacia anche per l’ordinamento italiano attraverso un procedimento chiamato "delibazione" della sentenza ecclesiastica, procedura questa da instaurare presso la competente Corte di Appello (cfr. art.64 della legge 31 maggio 1995, n°218).

Non sfuggiranno le conseguenze giuridiche e pratiche derivanti da simili procedimenti: ad esempio, sarà possibile sposarsi in Chiesa come fosse la prima volta, tornare a ricevere i Sacramenti; sotto il profilo giuridico, possono venire a cessare gli obblighi di contribuzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, come previsto invece nella separazione dichiarata dal Tribunale Civile; scompaiono eventuali diritti ereditari a favore del coniuge separato. In ciò la nullità di matrimonio si distingue dal divorzio (o meglio, dalla "cessazione degli effetti civili" del matrimonio concordatario) in quanto la sentenza ecclesiastica dichiara il matrimonio "mai esistito" (cessano gli effetti giuridici ex tunc, ossia dall’inizio), mentre la sentenza civile dichiara cessati gli effetti giuridici ex nunc (dalla sentenza in poi).

Si deve però distinguere quella che è una “sentenza di nullità matrimoniale”, emessa da Tribunali Ecclesiastici secondo il rispetto delle vigenti norme di Diritto Canonico (oltre che delle fondamentali norme di Giustizia ed Equità), da quella che è una “dispensa pontificia”, atto di “grazia” emesso dal Romano Pontefice (in qualità di Vicario di Cristo sulla Terra), dopo un procedimento conoscitivo di natura non processuale, in caso di “non consumazione” del matrimonio.

Altrettanta disinformazione viene ogni volta causata dagli articolisti di turno, i quali non solo confondono concetti giuridici profondamente diversi tra loro, ma rinnovano anche – più o meno intenzionalmente – quell’alone di mistero che circonderebbe le ragioni per cui vengono “annullati” i matrimoni, l’attività dei Tribunali Ecclesiastici e della Rota Romana. Bisogna sottolineare invece che un’assoluta riservatezza esiste – e non potrebbe essere altrimenti – circa i nominativi delle persone che ricorrono a tali organi giurisdizionali, mentre sono liberamente pubblicizzati i motivi di nullità, i dati statistici che riguardano l’attività dei vari Tribunali, e finanche sono integralmente pubblicate (emendate dei vari nominativi) le sentenze stesse emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana (è possibile acquistarne le raccolte in volumi, annualmente pubblicati dalla Casa Editrice Vaticana, nelle librerie specializzate, specie in Roma). Certamente tutto ciò è materiale di difficile lettura ed interpretazione per coloro che sono digiuni di diritto in genere e di diritto canonico nello specifico; altra difficoltà deriva, almeno per quanto riguarda le decisioni della Rota Romana, dall’essere interamente scritte in latino, lingua ufficiale della Chiesa Cattolica.

L’istituto del matrimonio, fondamento della famiglia quale cellula primaria della nostra società, risente sempre più gravemente dei molti malesseri che turbano questi tempi così difficili. I dati statistici offrono un panorama sempre più desolante, visto il numero in continua crescita delle separazioni e dei divorzi.

matrimonio

Preso atto di questa tendenza che pare inarrestabile anche in Italia, La Chiesa Cattolica oggi si pone con forte preoccupazione un duplice problema in riferimento al sacramento del matrimonio. Per prima cosa ormai appare necessario preparare meglio le giovani coppie di fidanzati al passo che dovranno affrontare nel modo più maturo e responsabile possibile, consci dell’importanza di ciò che sono chiamati a realizzare davanti a Dio ed alla società. Si deve poi cercare di restituire serenità e speranza a coloro i quali sono già passati attraverso le dolorose esperienze della separazione e del divorzio. Per questo motivo, con sempre maggiore vigore, si cerca di agevolare in ogni modo tali persone al fine di ricercare anche una soluzione di natura giuridica alla loro posizione irregolare. Esistono infatti Tribunali Ecclesiastici in Italia che si occupano di valutare la validità o meno di un matrimonio, celebrato con rito concordatario, che, per un qualsiasi motivo, è purtroppo naufragato. Non sfugge dunque come la questione della validità giuridica del matrimonio sia da considerare di primaria importanza, perché un’eventuale dichiarazione di nullità può sanare definitivamente il disagio morale, religioso e psicologico di una persona separata, divorziata o risposata civilmente. Purtroppo è ancora molto diffusa la credenza che solo i vip possano ottenere il cosiddetto “annullamento” del matrimonio, magari pagando somme astronomiche! Niente di più falso, visto che ogni giorno, nei Tribunali Ecclesiastici e davanti al Tribunale Apostolico della Rota Romana (un tempo detta “Sacra Rota”), persone di ogni ceto sociale e possibilità economiche ottengono sentenze che dichiarano nulle le loro sfortunate nozze.

Esiste infatti, anche per questi procedimenti, un servizio di assistenza gratuita (il cd. avvocato d’ufficio) per coloro i quali forniscano concreta prova di non poter accedere ai servizi degli avvocati specializzati in questa materia: si pensi che mediamente il 50% delle cause trattate dal Tribunale Apostolico della Rota Romana viene seguito da avvocati nominati d’ufficio, con costi praticamente assenti per le parti assistite.

Altrettanta disinformazione esiste circa le ragioni per cui vengono “annullati” i matrimoni: si parla sempre di “impotenza”, di matrimonio “non consumato”, mentre sono ben altre le ragioni per le quali vengono cancellati numerosi matrimoni. Risulta infatti che sono alte le percentuali dei successi (ossia delle sentenze a favore della nullità del matrimonio) a fronte di un minimo di insuccessi (ossia sentenze che confermano la validità del matrimonio).

Matrimonio

Matrimonio Civile

Eseguito il processo verbale per le pubblicazioni di matrimonio e decorsi i tempi di affissione dell'atto di pubblicazione all'albo pretorio, si può procedere alla celebrazione del matrimonio civile previo accordo con l'ufficio per la determinazione della data di celebrazione e dell'orario di svolgimento della stessa.

matrimonio

Matrimonio Religioso

Per matrimonio religioso si intende l'unione tra due coniugi davanti al ministro di culto cattolico, ovvero il parroco.

matrimonio

Matrimonio Concordatario

Il matrimonio concordatario è un rito religioso svolto da un ministro di culto cattolico (il parroco), a cui lo Stato associa poi gli stessi effetti prodotti dal matrimonio civile a patto che tale rito venga trascritto nei registri dello stato civile.
Questa possibilità affonda le sue radici nel 1929 in seguito al Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e successivamente modificato con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense1 (Accordi di Villa Madama) del 1984.
Entro cinque giorni dalla data di celebrazione, il ministro di culto è tenuto a provvedere all'inoltro all'Ufficio di Stato Civile dell'atto di matrimonio per la trascrizione ai relativi registri.
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio). Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni possono dichiararlo all'atto del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un notaio.

Mediazione Civile

La mediazione civile è l’attività svolta da un professionista qualificato ed imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere le parti in conflitto sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta idonea per la risoluzione della stessa evitando in questo modo di iniziare un lungo processo.
 
La materia sulla mediazione civile e commerciale è stata regolamentata mediante decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010 e l’avv. Gian Carla Moscattini, il 27 novembre 2010 ha conseguito il titolo di
Mediatore Civile Professionista presso l’Istituto Lodo Arbitrale.
 
Il mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è un professionista con requisiti di terzietà che assiste le parti in conflitto nella ricerca di una
composizione amichevole della loro controversia. L’efficace intervento del mediatore favorisce il dialogo tra le parti, agevola un confronto pacato e costruttivo sull’oggetto del contendere, permette di individuare ed esaminare compiutamente tutte le possibili soluzioni. Grazie alla mediazione le parti possono pervenire ad un accordo vantaggioso per entrambe, evitando il rapporto traumatico tra le parti oltre i rischi e i costi che normalmente si prospettano nell’affrontare un processo. La mediazione è capace di soluzioni con un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto.
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Counselor

Il counseling è infatti una relazione di aiuto che facilita il cliente nel suo processo di consapevolezza affinché possa acquisire una maggiore autonomia rispetto alle scelte di vita. Il Counselor è un professionista che lavora nell’ambito della salutogenesi e del benessere, orienta, sostiene e sviluppa le risorse della persona. Il Counselor non fa diagnosi, non interpreta i comportamenti: il percorso di consapevolezza, di crescita e trasformazione si sviluppa nell’ambito di una alleanza paritetica tra Counselor e cliente. Obiettivo del Counseling è favorire l’auto-comprensione e l’auto-esplorazione del cliente attraverso la valorizzazione dei punti di forza e delle attitudini personali, della capacità di scelta e cambiamento. In questo clima di accoglienza e trasparenza il cliente è agevolato a trovare in autonomia le risposte ai propri problemi. Grazie alla trasversalità, il Counseling è una attività professionale che può trovare applicazione in diversi ambiti come: il contesto sociale, quello aziendale, la libera professione (rivolta a individui, coppie, gruppi, famiglia), e come competenza trasversale di supporto ad altre professioni.

Mediazione Familiare

La mediazione familiare è un processo strutturato e volontario che offre alle famiglie uno spazio sicuro per affrontare le proprie divergenze in modo costruttivo e rispettoso. Si tratta di un servizio professionale che aiuta le famiglie a gestire e risolvere i conflitti in modo collaborativo, promuovendo la  comunicazione aperta, la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni condivise.
 
Durante la mediazione familiare, un mediatore neutrale e qualificato facilita il dialogo tra i membri della famiglia, aiutandoli a esprimere le proprie preoccupazioni, bisogni e desideri in modo costruttivo. L’obiettivo della mediazione familiare è quello di aiutare le famiglie a trovare soluzioni sostenibili per le proprie questioni familiari, che sia la gestione della separazione, la definizione di piani parentali o la risoluzione di conflitti tra genitori e figli.
 
La mediazione familiare è un’alternativa alla risoluzione dei conflitti attraverso il sistema legale tradizionale, offrendo alle famiglie la possibilità di mantenere il controllo sul proprio futuro e di prendere decisioni consapevoli per il bene di tutti i membri della famiglia. Questo processo favorisce la collaborazione e la costruzione di relazioni più sane all’interno della famiglia. In sintesi, la mediazione familiare è un prezioso strumento per aiutare le famiglie a superare le difficoltà e a costruire un futuro più sereno e armonioso insieme.